STATUTO E SCOPI

 

GayLib

 

gay di centrodestra

 

organizzazione politica e culturale per la solidarietà e la cooperazione internazionale

 

codice fiscale e partita IVA: 02096020223

 

Premessa

 

GayLib è un’ Associazione culturale e sociale che si costituisce secondo i dettami della legge 7 dicembre 2000, N. 383, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.300 del 27 dicembre 2000, ed al fine di essere inserita in base all’art. 7 della citata legge nel Registro nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio.

Pertanto l’associazione ha tutti i presupposti per accedere al contributo previsto dall’art 1 comma 337 legge 23 dicembre 2005 n. 266, avvenuta l’iscrizione nel Registro nazionale sopramenzionato.

Questa associazione nasce quale seconda fase di un gruppo spontaneo, non riconosciuto, costituitosi il 14 settembre 1997 e quindi con oltre 10 anni di attività al suo attivo.

 

Articolo 1 - Costituzione

I sottoscritti

(soci costituenti)

si costituiscono in un’Associazione nazionale, di utilità sociale, denominata GayLib, associazione culturale e sociale no profit, di seguito denominata semplicemente GayLib, con sede in Trento, via Redondolo 8.

 

Gaylib non ha scopo di lucro e le sue attività sono finanziate con le quote associative e con i contributi volontari di soci e simpatizzanti oltre ad eventuali contributi previsti dall’attuale o futura legislazione, o dall’organizzazione in via non prevalente di eventi tesi a sensibilizzare terzi sulle tematiche proprie dell’Associazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione, Onlus o a fini di utilità sociale, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

 

Articolo 2 - Scopi

GayLib è un'associazione di donne e uomini ispirati da ideali liberali e democratici che intendono unire le proprie forze per promuovere il rispetto dei diritti civili e l’emancipazione sociale delle persone omosessuali e pertanto si impegnano a perseguire tra gli altri i seguenti scopi:

 

1 - attività di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche delle persone omosessuali anche attraverso l'organizzazione di studi e convegni nonché l'attivazione di un servizio di counceling legale e psicologico;

2 - promozione della socialità e del benessere delle persone omosessuali anche attraverso la creazione, gestione e affiliazione di centri di aggregazione, sport, cultura, organizzazione di viaggi a scopo culturale e ricreativo, eventi culturali e musicali, corsi, studi e informazione sanitaria;

3 - sensibilizzazione degli enti locali e nazionali alle problematiche specifiche degli omosessuali sul territorio, in particolare alle politiche abitative, sanitarie, occupazionali, educazionali e ricreative;

4 - promozione dell’accettazione dell’orientamento affettivo e sessuale dei giovani nelle famiglie, negli ambienti scolastici e di lavoro ove questi subiscono oppressioni o discriminazioni;

5 - sostegno alle persone omosessuali che vivono in paesi stranieri ove vengono discriminati o subiscono restrizioni a causa delle leggi penali vigenti contro di loro o che per questi motivi siano migrati verso il nostro Paese;

6 - forte sensibilizzazione delle forze politiche nazionali e locali allo scopo di ottenere l'effettiva equiparazione giuridica delle persone omosessuali nell'affermazione della propria individualità e nella tutela delle formazioni sociali in cui essa si realizza;

7 - contatti con le realtà omosessuali di Paesi in cui tuttora i diritti civili vengono violati, ovvero laddove i rapporti omosessuali integrano fattispecie di reato e sono puniti con pene gravi ed organizzazione di attività di informazione e lotta politica al fine di ottenere la tutela giuridica dei diritti civili.

 

Articolo 3 - i Soci

I Soci costituenti sono Luisella Audero, Michele Beozzo, Marco Jouvenal, Luca Maggioni, Enrico Oliari, Daniele Priori, Antonino Zanga, mentre è illimitato il numero dei Soci ordinari.

 

Articolo 4 - ammissione e dimissioni

Possono aderire a GayLib le persone che abbiano compiuto la maggiore età legale. Per l'ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo domanda che contenga l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e residenza nonché la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e della volontà di attenersi al presente statuto.

La presentazione della domanda d'iscrizione dà diritto a ricevere immediatamente la tessera sociale. E' facoltà del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni, trascorsi i quali, in assenza di un pronunciamento di rigetto, sarà considerata rata e definitiva. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà definitivamente la prima assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo può associare Honoris Causa persone di alta stima per meriti pubblici o sociali.

L'appartenenza all'associazione cessa

•        per dimissioni

•        per morosità

•        per espulsione

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto ed hanno effetto immediato.

I Soci sono tenuti al versamento della quota della tessera sociale ed all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

I Soci sono espulsi per i seguenti motivi:

•     quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;

•     quando, in qualunque modo, rechino danni morali o materiali all'associazione. L'espulsione sarà decisa dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta.

I Soci sono radiati quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo.

I Soci radiati per morosità potranno, dietro presentazione di domanda, essere riammessi pagando la quota d'iscrizione.

Verrà tenuto a termine di legge il libro soci che verrà custodito presso la sede dell’Associazione.

 

Articolo 5 - il patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

•        dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;

•        dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

•        dal fondo di riserva;

 

Le somme versate per la tessera non sono rimborsabili in nessun caso.

 

Articolo 6 - il bilancio

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre, e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo.

 

Articolo 7 - organi

Sono organi dell'Associazione:

 

- L'Assemblea dei soci

- Il Presidente

- Il Vice Presidente

- Il Segretario

- Il Tesoriere

- Il Consiglio Direttivo

- Il Coordinatore nazionale

- L’assemblea dei delegati territoriali

 

Tutte le cariche sociali derivanti da elezione assembleare durano tre anni e non sono retribuite fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica e comunque entro un budget preventivo approvato dal consiglio direttivo.

 

Articolo 8 - l'Assemblea

L’Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria

 

Assemblea Ordinaria 

 

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno e provvede ad ogni necessaria deliberazione ed in particolare:

- all'approvazione dei budget preventivi e dei rendiconti consuntivi;

- all’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;

- all’elezione del Segretario;

- alla decisione dei ricorsi presentati da coloro che sono stati espulsi o cui è stata negata l'iscrizione.

Le assemblee dei Soci sono convocate dal Presidente almeno 30 gg. prima della seduta e in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o con maggioranza qualificata dei soci ordinari.

In prima convocazione esse sono costituite dalla presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo 3 ore dopo la prima.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne facciano richiesta 1/10 dei presenti.

L'elezione delle cariche sociali avverrà a scrutinio segreto.

Verrà tenuto un registro delle adunanze e delle deliberazioni.

 

Assemblea Straordinaria

 

L'Assemblea straordinaria provvede all’approvazione dello Statuto, di ogni sua modifica e ad ogni altra deliberazione concernente l'esistenza dell'Associazione, nonché all'approvazione delle spese o di ogni atto di disposizione straordinario non contemplato dal preventivo.

Per deliberare su modifiche statutarie o del regolamento ovvero su disposizioni patrimoniali di grande entità è necessaria la presenza del 50% più uno dei Soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei Soci presenti in prima ed in seconda convocazione. In terza Convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno 15 giorni dalle precedenti è necessaria la maggioranza del 75% dei soci presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne facciano richiesta almeno 1/10 dei presenti.

 

L'assemblea straordinaria è convocata:

•    tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

•    allorché ne sia formulata richiesta da 1/5 dei Soci; in tal caso essa deve essere convocata entro 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta al Consiglio Direttivo.

Ogni Socio ha diritto a far iscrivere all'ordine del giorno delle Assemblee proprie proposte. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea.

Verrà tenuto un registro delle adunanze e delle deliberazioni.

 

 

Articolo 9 - il Presidente  

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi presso l'Autorità e in giudizio.

Spetta al Presidente convocare e presiedere le sedute del Consiglio Direttivo, di firmare gli atti, i prospetti e i rendiconti sociali, di fare eseguire le delibere assembleari e consiliari, di far osservare lo Statuto ed i Regolamenti.

E' potere del Presidente sfiduciare il consiglio direttivo, le cui cariche saranno nuovamente elette dall'assemblea dei soci. Durante l'assenza del consiglio direttivo, i poteri decisionali passano, in modo collegiale ai Soci costituenti.

Il Presidente viene eletto dai componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

Il Presidente nomina il Vice Presidente, il Coordinatore nazionale ed approva i rappresentanti territoriali. 

 

Articolo 10 - il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre ad un massimo di quindici consiglieri; viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni; come primo atto provvede alla nomina del Presidente.

Delibera su qualsiasi argomento che non sia riservato all'Assemblea; nei casi di assoluta urgenza decide provvisoriamente in surroga della stessa; spetta al Consiglio Direttivo dare esecuzione alle delibere assembleari, deliberare sulla gestione sociale, deliberare in merito alla ammissione dei Soci, deliberare sulle dimissioni, decadenza, sospensione ed espulsione dei Soci, redigere e modificare il Regolamento, proclamare i Soci Benemeriti ed i Soci honoris causa motivando le relative decisioni;

Le votazione del consiglio Direttivo potranno avvenire anche a mezzo di e-mail su apposita mailing list all'uopo creata.

Inoltre

• redige gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. Essi, per essere validi, dovranno avere la firma del Presidente;

• redige i programmi dell'attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;

• cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

• redige i bilanci e definisce la quota annuale di iscrizione;

• formula il regolamento interno da sottoporre all'Assemblea;

• delibera circa l'ammissione, la radiazione, l'espulsione o la riammissione di Soci;

• si impegna a favorire la partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione;

• incarica Soci disponibili a curarsi di attività specifiche.

• nomina il Tesoriere.

• incarica il Coordinatore di svolgere ispezioni atte a garantire il corretto funzionamento dell’ organizzazione, sia a livello nazionale che locale;

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di alcuni dei Consiglieri, qualora venga a mancare il numero minimo di tre per la validità delle deliberazioni, il Presidente provvederà a sostituirlo cooptando un socio.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non fosse più in grado di validamente deliberare, deve essere convocata l'Assemblea per nuove elezioni.

E' comunque potere del presidente sciogliere il consiglio direttivo e di rimettere i poteri decisionali ai Soci costituenti.

Verrà tenuto un registro delle adunanze e delle deliberazioni

 

Articolo 11 - il Vice Presidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente o di vacanza della carica, il Vice Presidente assume le prerogative e le funzioni del Presidente dell'Associazione.

Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente e dura in carica tre anni.

 

Articolo 12 – Circoli territoriali o tematici

I soci di GayLib che lo vogliano possono riunirsi in sottogruppi dell’Assemblea e dare così vita a circoli territoriali o tematici. sono goggetti al controllo del Referente territoriale.

I circoli territoriali avranno vita propria e si muoveranno in piena autonomia, pur rimanendo nell’obbligo di rifarsi in toto alla linea dell’Associazione Nazionale; il referente territoriale dovrà rapportarsi con il Coordinatore nazionale o con il Presidente su ogni iniziativa ed attività.

Perchè si costituisca un circolo territoriale o tematico occorre che vi siano almeno tre iscritti all’Associazione nazionale che operino in tal senso.

I rappresentanti del circoli territoriali o tematici fanno parte dell’Assemblea dei delegati dei circoli, la quale verrà convocata dal Coordinatore nazionale ogni qualvolta sia ritenuto opportuno.

 

Articolo 13 – Coordinatore nazionale

Il Coordinatore nazionale ha il compito di garantire l’afflusso di informazioni all’interno dell’associazione, è il punto di riferimento dei rappresentanti territoriali o tematici ed é l’anello di congiunzione fra gli stessi ed il Consiglio direttivo.

Egli inoltre si accerta del corretto funzionamento dei circoli territoriali o tematici coordinandosi con i referenti territoriali e riportando al Consiglio direttivo ogni disfunzione.

Ha inoltre la possibilità di accedere ad ogni documento dell’Associazione, sia nazionale che dei Circoli locali o tematici.

Su incarico del Consiglio direttivo o del Presidente ha funzioni ispettive volte ad appurare disfunzioni organizzative nell’associazione sia a livello nazionale che locale che tematico.

 

Articolo 14 – Segretario

Il Segretario è il garante della linea dell’associazione e collabora con il presidente e con gli altri organi per sviluppare le strategie associative.

Viene eletto dal’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.

 

Articolo 15 – Tesoriere

Il Tesoriere incassa, gestisce e amministra i fondi dell’Associazione, provvedendo a redigere una situazione di cassa. Il Tesoriere ha mandato di intrattenere rapporti con istituti di credito, anche allo scoperto, su specifica delega del Presidente. Qualifica necessaria per ricoprire l’incarico di Tesoriere è essere socio dell’Associazione in regola con il pagamento delle quote sociali.

 

Articolo -16- Logo

Il “logo” e la denominazione GayLib sono un suo patrimonio così come la bandiera che vede su sfondo bianco un centro tondo in tre colori, verde bianco rosso, sovrastati dalla scritta GayLib in blu leggermente bordato di bianco e come tale alla stessa GayLib ne è demandato l’esclusivo utilizzo.

 

Articolo 17 - scioglimento

La decisione di scioglimento dell’associazione GayLib deve essere presa da almeno 4/5 degli iscritti presenti in  assemblea generale e rappresentante comunque il 75 % degli iscritti alla data dell’assemblea generale all’uopo convocata.

Lo scioglimento può altresì avvenire per inattività assoluta dell’Associazione per un periodo di 24 mesi e dovrà portare la firma della metà più 1 dei soci costituenti reperibili, informati e presenti all’assemblea di scioglimento.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione, Onlus o a fini di utilità sociale, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

 

Art 18 -  Foro competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, viene fatto riferimento alla legislazione vigente in materia di associazioni no profit.

Viene eletto quale foro competente quello di Trento.


www.gaylib.it