Proposta per un disegno di legge per il riconoscimento delle Unioni Omoaffettive
Registro delle Unioni omoaffettive
TITOLO I
(DEL CONTRATTO DI UNIONE OMOAFFETTIVA)
Art. 1. Contratto di Unione Omoaffettiva.
La presente legge disciplina i diritti e i doveri dei soggetti contraenti Unione
Omoaffettiva.
Art. 2. Soggetti.
L’Unione Omoaffettiva è un contratto concluso fra due persone fisiche dello
stesso sesso, conviventi stabilmente da almeno tre anni, unite da legami
affettivi e di solidarietà ai fini di reciproca assistenza materiale e morale.
Ai fini della presente legge tali soggetti sono definiti “conviventi”.
Art. 3. Stipulazione del contratto.
I conviventi che concludono un contratto di Unione Omoaffettiva, ne fanno
dichiarazione congiunta all’ufficio di stato civile nel comune dove uno dei due
ha la residenza. I conviventi che intendono modificare gli estremi del contratto
già registrato presso l’ufficio di stato civile, devono dichiararlo
espressamente e in modo congiunto. L’atto che apporta le modifiche deve essere
unito al contratto originario.
Art. 4. Registro delle Unioni Omoaffettive.
Presso l'ufficio di stato civile di ogni comune è istituito il registro delle
Unioni Omoaffettive.
Il sindaco o un suo delegato provvede alle registrazioni, alle annotazioni e
alle variazioni delle Unioni Omoaffettive.
Art. 5. Nullità del contratto.
Il contratto è nullo se stipulato:
a) tra persone di sesso diverso;
b) da persona minore d’età;
c) da persona interdetta per infermità di mente;
d) tra persone che abbiano vincoli di parentela in linea retta in ogni grado o
collaterale entro il secondo grado, di adozione, di affiliazione, tutela,
curatela o amministrazione di sostegno;
e) da persona unita in matrimonio o già registrata in Unione Omoaffettiva o in
altra forma di unione riconosciuta in Paesi Esteri;
f) da persona condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra
o sulla persona con la quale l’altra conviveva. Nel caso di persona rinviata a
giudizio o sottoposta a misura cautelare la stipula è sospesa fino alla
pronuncia della sentenza di scioglimento;
g) mediante falsa dichiarazione di cui all’art. 3. La legge stabilisce, in tale
ipotesi, sanzioni penali a carico dei contraenti.
Art. 6. Unione Omoaffettiva dello straniero nello Stato.
Il cittadino straniero extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino
italiano o comunitario, che intende stipulare un contratto di Unione
Omoaffettiva nel territorio nazionale e che non ha un autonomo diritto di
soggiorno, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per la stipula
del contratto.
TITOLO II
(DEI DIRITTI E DOVERI DEI CONTRAENTI)
Art. 7. Doveri dei contraenti.
I contraenti si prestano aiuto reciproco e contribuiscono alle necessità della
vita in comune in proporzione ai propri redditi, al proprio patrimonio e alle
proprie capacità di lavoro professionale e casalingo.
Art. 8. Regime patrimoniale.
Nel contratto di Unione Omoaffettiva le parti indicano il regime patrimoniale
cui devono essere sottoposti i beni presenti e futuri di ciascuno.
Art. 9. Agevolazioni in materia di lavoro.
La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti di sede di parti
di Unione Omoaffettiva che siano dipendenti pubblici o privati al fine di
agevolare il mantenimento della convivenza.
Art. 10. Accesso ad alloggi di edilizia pubblica.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto della
convivenza di cui all'articolo 2 ai fini dell'assegnazione di alloggi di
edilizia popolare.
Art. 11. Decisioni in caso di malattia o morte di uno dei conviventi.
In caso di malattia o di ricovero del convivente, l’altro convivente ha diritto
di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture
ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.
In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, e in presenza di
uno stato di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, tutte le
decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario,
ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, nei limiti previsti
dalle disposizioni vigenti, sono adottate dall'altra parte di un'Unione
Omoaffettiva.
Salvo diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte relative al
trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle
disposizioni vigenti, sono adottate dall'altra parte dell'Unione Omoaffettiva.
Art. 12. Diritto di successione nel contratto di locazione.
Qualora uno dei due conviventi registrati in Unione Omoaffettiva sia titolare di
contratto di locazione per l'alloggio comune, in caso di morte di quest'ultimo,
l’altro convivente ha il diritto a succedere nel contratto di locazione.
Art. 13. Diritto di abitazione nella casa di convivenza.
In caso di morte di uno dei conviventi, all’altro convivente è riconosciuto il
diritto di abitazione nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto.
Art. 14. Diritto alla reversibilità della pensione.
Ai conviventi sono riconosciuti i diritti, previsti in favore dei coniugi,
relativi a disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e
assistenziale, compreso il diritto alla reversibilità della pensione.
Art. 15. Diritti del convivente nella successione testamentaria.
Il convivente del defunto è considerato erede necessario.
Egli partecipa all’assegnazione della quota indisponibile nella misura di:
a) un terzo se concorre con un figlio, legittimo o naturale, del convivente;
b) un quarto se concorre con due o più figli, legittimi o naturali, del
convivente;
c) un mezzo se concorre con gli ascendenti del convivente.
Art. 16. Diritti del convivente nella successione legittima.
Il convivente del defunto partecipa alla quota di eredità nella misura di:
a) un mezzo se concorre con un figlio, legittimo o naturale, del convivente;
b) un terzo se concorre con due o più figli, legittimi o naturali, del
convivente;
c) due terzi se concorre con gli ascendenti e/o i fratelli o sorelle del
convivente.
Il convivente del defunto ha diritto di successione nell’intero asse ereditario
in tutti gli altri casi.
TITOLO III
(DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)
Art. 17. Scioglimento dell’Unione Omoaffettiva.
Si ha cessazione degli effetti dell’Unione Omoaffettiva nei seguenti casi:
a) per comune accordo delle parti;
b) per decisione unilaterale di una delle parti;
c) per matrimonio di una delle parti;
d) per morte di una delle parti.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, le parti rendono una
dichiarazione congiunta all’ufficio di stato civile presso il quale è stato
registrato il loro contratto di Unione Omoaffettiva. Nel caso di cui alla
lettera b) del comma precedente, la parte che intende porre fine al contratto
manifesta la propria volontà all'altro contraente per mezzo di una dichiarazione
scritta da inviare in copia all’ufficio di stato civile presso il quale è stato
registrato il suo contratto di Unione Omoaffettiva. Nel caso di cui alla lettera
c) del comma precedente, la parte che ha contratto matrimonio deve darne
comunicazione all’ufficio di stato civile presso il quale è stato registrato il
suo contratto di Unione Omoaffettiva. Nel caso di cui alla lettera d) del comma
precedente, il convivente superstite invia, all’ufficio di stato civile presso
il quale è stato registrato il suo contratto di Unione Omoaffettiva, copia
dell'atto di decesso.
E' fatta menzione della cessazione degli effetti del contratto a margine di
quest'ultimo.
Gli effetti della risoluzione del contratto si producono nei casi di cui alle
lettere a) e b) del primo comma, dal momento della menzione, a margine del
contratto, della dichiarazione di scioglimento; nei casi di cui alle lettere c)
e d) del primo comma, dalla data del matrimonio o del decesso di una delle
parti.
Art. 18. Obbligo alimentare.
Nell’ipotesi in cui uno dei conviventi versi in condizioni di bisogno e non sia
in grado di provvedere al proprio mantenimento, l’altro convivente è tenuto a
prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, con precedenza sugli
altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della
convivenza medesima, e in proporzione al bisogno del beneficiario e alle
condizioni economiche dell’obbligato. L’obbligo agli alimenti cessa dal momento
in cui il beneficiario contrae matrimonio o inizia una nuova convivenza, anche
non dichiarata ai sensi della presente legge.
Studio a cura di Enrico Oliari, Daniele Priori, Luca Maggioni, A.S.